a CPC, l'autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l'ammontare della sanzione (Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 167; Higi, op. cit., n. 23 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 167), sicché l'istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 167). Una successiva valida scusante del terzo per l'indebito rifiuto a cooperare può comportare la riduzione o addirittura l'annullamento della multa (Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 167; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 167). 3.