, n. 18 ad art. 167). Si pensi ad esempio all'immotivata mancata comparsa di un teste, alla mancata comparsa di un teste a cui è stata negata la richiesta di dispensa o di rinvio, al reiterato mancato ritiro di citazioni, decisioni o scritti, o al rifiuto di produrre dei documenti espressamente richiesti, ecc. (Higi, op. cit., n. 20 ad art. 167). 2.3 La multa è un mezzo coercitivo indiretto per indurre il terzo a cooperare (Hasenböhler, op. cit., n. 10 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 5 ad art. 167). Entro i limiti posti dall'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l'autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l'ammontare della sanzione (Hasenböhler, op.