c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lett. d). 2.2 L'inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare (art. 167 cpv. 2 CPC), e si realizzano ogni qual volta esse non vengono giustificate rispettivamente non sono giustificabili (Higi, op. cit., n. 19 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 18 ad art. 167).