L'art. 160 CPC prevede un obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all'assunzione delle prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi sull'obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.– franchi (art. 167 cpv. 1 lett. a CPC), pronunciare la comminatoria penale secondo l'art. 292 CP (lett. b), ordinare l'esecuzione coattiva (lett. c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lett.