Trattato quale reclamo lo scritto 10 aprile 2017, giunto l'indomani alla cancelleria del Tribunale d'appello, è quindi senz'altro tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Pur non avendo qualità di parte in causa nella controversia giudiziaria pendente davanti al Pretore aggiunto, RE 1 è legittimato a impugnare la decisione 5 aprile 2017 in applicazione dell'art. 167 cpv. 3 CPC. Per contro la procedura di comminazione ad un terzo di una multa disciplinare segue un procedimento secondario distinto da quello principale, e che non riconosce alle parti in causa alcun diritto processuale (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed.