{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-39_2017-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124474&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "440662fa48d4f19beb41cadf1dbd0c4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.07.2017 13.2017.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro una multa disciplinare inflitta per rifiuto indebito a cooperare a un terzo sentito quale teste. 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Entro i limiti posti dall'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l'autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l'ammontare della sanzione (Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 167; Higi, op. cit., n. 23 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 167), sicché l'istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 167). Una successiva valida scusante del terzo per l'indebito rifiuto a cooperare può comportare la riduzione o addirittura l'annullamento della multa (Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 167; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 167).\n3. Ora, nel presente caso non si evidenziano gli estremi per ritenere che il Pretore aggiunto abbia ecceduto o finanche abusato del suo potere d'apprezzamento infliggendo al reclamante la multa disciplinare di fr. 250.–.\n3.1 La citazione dell'interessato per il 5 aprile 2017 all'udienza di audizione testi indica tutte le necessarie comminatorie di legge che sanciscono l'obbligo dei terzi di cooperare, i presupposti per un loro lecito rifiuto e le conseguenze in caso di rifiuto indebito (citazione 13 marzo 2017 nel plico di documenti trasmessi dalla Pretura il 24 aprile 2017). Ciò detto, pacifica la sua mancata comparsa all'udienza così fissata, l'interessato non pretende nemmeno di avere in quella sede preventivamente o contestualmente tentato di giustificare la sua assenza. Il Pretore aggiunto ha pertanto correttamente ritenuto a verbale che “il teste non è comparso e non ha giustificato la sua assenza” (decisione impugnata, pag. 1). In virtù del margine di apprezzamento di cui disponeva il primo giudice ha quindi optato per la multa disciplinare, stabilendone l'ammontare in fr. 250.–, cifra che rientra nei parametri posti dall'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC. Sotto questo profilo non emergono quindi né accertamenti manifestamente errato dei fatti né errate applicazioni del diritto. Di modo che, al riguardo, la decisione impugnata non può essere censurata.\n3.2 Davanti a questa Camera il reclamante indica “che a causa di un gravissimo lutto nella mia azienda di cui io sono direttore, preso dal forte dispiacere mi è sfuggito dalla mente il giorno dell'udienza”. Adducendo questa circostanza, il reclamante sembra così voler confortare la tesi secondo cui la sua assenza debba considerarsi in qualche modo giustificata e quindi scusabile. Ma invano. Certo la circostanza evocata è evidentemente tragica e, come tale, merita assoluto e ampio rispetto per le persone coinvolte. Nondimeno, a sostegno della motivazione da lui invocata, l'interessato fornisce una spiegazione generica e limitata, non circostanziata e sprovvista di ogni minimo riferimento concreto. E questo non consente di ricondurla ad un preciso e tangibile contesto, né definisce un quadro chiaro dell'accaduto. Invero poi, il divieto di nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC) non avrebbe comunque consentito di ritenere che, fissando quella multa, il Pretore aggiunto era tutto sommato incorso in un abuso o in un eccesso del suo potere di apprezzamento. Non potendosi, una volta ancora, individuare elementi a sostegno di un accertamento manifestamente errato nei fatti o di un'errata applicazione del diritto, la decisione impugnata sarebbe quindi stata ad ogni modo confermata.\n3.3 Giova d'altra parte evidenziare che, non appena informato del reclamo, con scritto 12 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha immediatamente invitato il teste interessato “a completare il suo scritto giustificativo 10 aprile, documentando la morte della sua dipendente” e a dargli “un suo riscontro entro i prossimi 5 giorni”, sottolineando che non escludeva “di revocare la multa decisa in occasione dell'udienza del 5 aprile scorso” (scritto 12 aprile 2017 nel plico di documenti trasmessi dalla Pretura il 24 aprile 2017). L'invio raccomandato è tuttavia ritornato al Pretore aggiunto per mancato ritiro (scritto 24 aprile 2017 Pretore aggiunto/Tribunale d'appello). Approccio questo noncurante e che RE 1 ha altresì riservato alla prima richiesta di anticipo spese per il reclamo, ritornata alla cancelleria di questa Camera il 9 maggio 2017. Di modo che, neppure alla luce di questi sviluppi, potrebbe giustificarsi un ipotesi di confronto con un annullamento della decisione impugnata e un rinvio al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Per il Pretore aggiunto resta evidentemente impregiudicata la facoltà di revoca della multa, laddove ne ritenesse dati i presupposti.\n4. Le spese processuali sono a carico del reclamante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 200.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano ripetibili, il reclamo non avendo fatto oggetto di notifica, le parti in causa non avendo qualità di parte nel procedimento di comminazione di una multa disciplinare al terzo (sopra, consid. 1).\nPer i quali motivi:\npronuncia: 1. Il reclamo 10 aprile 2017 di RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali, fissate in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n– .\n|\nComunicazione:\n– alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna;\n– ;\n– ."}