{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-39_2017-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124474&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "440662fa48d4f19beb41cadf1dbd0c4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.07.2017 13.2017.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro una multa disciplinare inflitta per rifiuto indebito a cooperare a un terzo sentito quale teste. Escluso un eccesso o un abuso del potere si apprezzamento del giudice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:35:37", "Checksum": "340069ddaad48c463fd8dfa16b35c026", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.07.2017 13.2017.39\nRegesto:\nReclamo contro una multa disciplinare inflitta per rifiuto indebito a cooperare a un terzo sentito quale teste. Escluso un eccesso o un abuso del potere si apprezzamento del giudice\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente, |\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo di\n|\n|\nRE 1\n|\nproposto contro la decisione 5 aprile 2017 con cui il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 250.–, pronunciata nell'ambito della causa inc. n. OR.2013.31 promossa con petizione 3 ottobre 2013 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCO 2\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto: A. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 3 ottobre 2013, introdotta davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, CO 1 ha chiesto la condanna di CO 2 al pagamento di una mercede complessiva di fr. 70'210.– oltre interessi per prestazioni lavorative, e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta all'esecuzione che aveva promosso. La convenuta vi si è opposta con risposta 12 dicembre 2013.\nB. All'udienza del 22 settembre 2014 RE 1 è stato sentito in qualità di teste - insieme ad altri - dal Pretore aggiunto. Le dichiarazioni rilasciate in quella sede sono poi sfociate, su denuncia, in un procedimento penale per falsa testimonianza a carico delle persone sentite, in conseguenza di cui il processo civile è stato sospeso.\nC. Con decisione 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto, richiamati dal Ministero pubblico i verbali d'interrogatorio, ha poi disposto la riassunzione del teste RE 1 e di altri due. Il 13 marzo 2017 il primo giudice ha citato gli interessati per il 5 aprile 2017, con le comminatorie di legge in caso di rifiuto a cooperare.\nD. All'udienza del 5 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha constatato a verbale la mancata comparizione di RE 1 e l'assenza di una sua giustificazione. In applicazione dell'art. 167 CPC ha quindi inflitto all'interessato una multa disciplinare di fr. 250.–.\nE. Con scritto 10 aprile 2017 RE 1 insorge ora davanti al Tribunale d'appello contro il citato verbale 5 aprile 2017. Precisa di avere completamente dimenticato la convocazione all'udienza a causa di un gravissimo lutto che aveva colpito l'azienda di cui egli era direttore e, scusandosi, chiede comprensione.\nIl 12 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha invitato RE 1 a documentare la morte della sua dipendente entro 5 giorni, lasciando presagire la possibilità di una revoca della multa così inflitta. La relativa ordinanza, spedita con invio raccomandato, non è stata ritirata dall'interessato.\nIl reclamo non è stato notificato alle parti in causa.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione con cui il 5 aprile 2017 il Pretore aggiunto ha inflitto una multa disciplinare ai sensi dell'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, è impugnabile giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 5 aprile 2017. Trattato quale reclamo lo scritto 10 aprile 2017, giunto l'indomani alla cancelleria del Tribunale d'appello, è quindi senz'altro tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\nPur non avendo qualità di parte in causa nella controversia giudiziaria pendente davanti al Pretore aggiunto, RE 1 è legittimato a impugnare la decisione 5 aprile 2017 in applicazione dell'art. 167 cpv. 3 CPC.\nPer contro la procedura di comminazione ad un terzo di una multa disciplinare segue un procedimento secondario distinto da quello principale, e che non riconosce alle parti in causa alcun diritto processuale (Hasenböhler, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, art. 1-196, 2a ed., 2016, n. 22 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 6 ad art. 167).\n2. Giusta l'art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n2.1 L'art. 160 CPC prevede un obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all'assunzione delle prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi sull'obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.– franchi (art. 167 cpv. 1 lett. a CPC), pronunciare la comminatoria penale secondo l'art. 292 CP (lett. b), ordinare l'esecuzione coattiva (lett. c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lett. d).\n2.2 L'inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare (art. 167 cpv. 2 CPC), e si realizzano ogni qual volta esse non vengono giustificate rispettivamente non sono giustificabili (Higi, op. cit., n. 19 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 18 ad art. 167). Si pensi ad esempio all'immotivata mancata comparsa di un teste, alla mancata comparsa di un teste a cui è stata negata la richiesta di dispensa o di rinvio, al reiterato mancato ritiro di citazioni, decisioni o scritti, o al rifiuto di produrre dei documenti espressamente richiesti, ecc. (Higi, op. cit., n. 20 ad art. 167)."}