1.1.1; 137 III 419 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 5A_554/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 3.2), l’appello e il reclamo essendo ammissibili solo se la decisione è stata presa dal giudice dopo avere dato modo alla controparte di esprimersi; che, di conseguenza, il gravame interposto contro la decisione 20 giugno 2016, pronunciata prima del contraddittorio, è inammissibile, e si può quindi prescindere dall’esaminarne la tempestività; che le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per questa volta, eccezionalmente, si soprassiede al loro prelievo; per i quali motivi, pronuncia: