che la decisione di sospensione del procedimento è una disposizione ordinatoria processuale che, in applicazione dei combinati art. 126, 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello; che nel caso concreto la decisione 26 gennaio 2017 è pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo sicché il gravame qui in esame, datato 2 febbraio 2017 ma rimesso alla posta il giorno successivo, è tempestivo e da questo punto di vista ricevibile; che, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett.