che, diversamente da quanto prescrive l’art. 130 cpv. 1 CPC il gravame di cui trattasi non è stato firmato da RE 1, ma si prescinde dal rinviarlo per ovviare alle carenze formali, stante l’esito scontato del procedimento; che con un unico atto RE 1 impugna due diverse decisioni, e meglio la decisione di sospensione del procedimento del 26 gennaio 2017 e la decisione supercautelare del 20 giugno 2016, chiedendone l’annullamento; che si rinuncia a ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che gli stessi possono essere evasi con un’unica decisione;