che, terminato lo scambio di memorie sulla domanda cautelare, le parti sono state citate all’udienza del 26 gennaio 2017, dove il Pretore ha ritenuto necessario la nomina di un curatore amministrativo a favore di RE 1; che, in attesa della nomina del curatore da parte dell’Autorità regionale di protezione, il Pretore ha ordinato la sospensione del procedimento; che con atto 2 febbraio 2017 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione di sospensione e della decisione supercautelare del 20 giugno 2016 del Pretore; che l’atto non è stato notificato a controparte per osservazioni; considerato in diritto: che, diversamente da quanto prescrive l’art. 130 cpv.