1 CPC), ma per questa volta, eccezionalmente, si soprassiede al loro prelievo; per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 2 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione di sospensione del procedimento è inammissibile. 2. L’appello 2 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione superprovvisionale 20 giugno 2016 è inammissibile. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 2 febbraio 2017 alla controparte) | | - ; - . | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.