{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-02-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-12_2017-02-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=123216&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "38b75b88bbd2ad2c81dc55981d44171a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.02.2017 13.2017.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo immotivato contro decisione di sospensione. 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SO.2016.518 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 giugno 2016 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale;\ne ora sul reclamo 2 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione 26 gennaio 2017 con la quale il Pretore ha sospeso il procedimento, rispettivamente contro la decisione supercautelare 20 giugno 2016;\nritenuto\nin fatto: che con istanza 15 giugno 2016 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale;\nche con decisione supercautelare 20 giugno 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza;\nche all’udienza del 24 agosto 2016 il Pretore ha formulato una proposta transattiva, non accettata dal marito;\nche, terminato lo scambio di memorie sulla domanda cautelare, le parti sono state citate all’udienza del 26 gennaio 2017, dove il Pretore ha ritenuto necessario la nomina di un curatore amministrativo a favore di RE 1;\nche, in attesa della nomina del curatore da parte dell’Autorità regionale di protezione, il Pretore ha ordinato la sospensione del procedimento;\nche con atto 2 febbraio 2017 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione di sospensione e della decisione supercautelare del 20 giugno 2016 del Pretore;\nche l’atto non è stato notificato a controparte per osservazioni;\nconsiderato\nin diritto: che, diversamente da quanto prescrive l’art. 130 cpv. 1 CPC il gravame di cui trattasi non è stato firmato da RE 1, ma si prescinde dal rinviarlo per ovviare alle carenze formali, stante l’esito scontato del procedimento;\nche con un unico atto RE 1 impugna due diverse decisioni, e meglio la decisione di sospensione del procedimento del 26 gennaio 2017 e la decisione supercautelare del 20 giugno 2016, chiedendone l’annullamento;\nche si rinuncia a ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che gli stessi possono essere evasi con un’unica decisione;\nreclamo contro decisione di sospensione del procedimento\nche la decisione di sospensione del procedimento è una disposizione ordinatoria processuale che, in applicazione dei combinati art. 126, 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto la decisione 26 gennaio 2017 è pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo sicché il gravame qui in esame, datato 2 febbraio 2017 ma rimesso alla posta il giorno successivo, è tempestivo e da questo punto di vista ricevibile;\nche, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche con il gravame, invero confuso e di difficile lettura, RE 1 non si confronta con le argomentazioni del Pretore, e in particolar modo non spiega per quale motivo la decisione con la quale il primo giudice ha sospeso il procedimento sarebbe errata;\nche di conseguenza il reclamo, privo di pertinente motivazione, è inammissibile;\nreclamo contro la decisione supercautelare\nche giusta l’art. 308 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, ritenuto comunque che, nelle controversie patrimoniali, l’appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso è di almeno 10'000 franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC) e, se la controversia patrimoniale non raggiunge tale valore, la decisione in materia di provvedimenti cautelari può essere impugnata solo con reclamo (art. 319 lett. a CPC);\nche, tuttavia, decisioni con cui il giudice di primo grado accoglie o respinge provvedimenti superprovvisionali nel senso dell’art. 265 cpv. 1 CPC non sono impugnabili (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1; 137 III 419 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 5A_554/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 3.2), l’appello e il reclamo essendo ammissibili solo se la decisione è stata presa dal giudice dopo avere dato modo alla controparte di esprimersi;\nche, di conseguenza, il gravame interposto contro la decisione 20 giugno 2016, pronunciata prima del contraddittorio, è inammissibile, e si può quindi prescindere dall’esaminarne la tempestività;\nche le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per questa volta, eccezionalmente, si soprassiede al loro prelievo;\nper i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 2 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione di sospensione del procedimento è inammissibile.\n2. L’appello 2 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione superprovvisionale 20 giugno 2016 è inammissibile.\n3. Non si prelevano spese processuali.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 2 febbraio 2017 alla controparte)\n|\n|\n- ; - .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}