700.– (doc. 7 pag. 2; act. III, pag. 3) e le spese per l'auto in leasing di fr. 350.– (doc. 7 pag. 2). A ciò si aggiunge, per i motivi di cui si è detto, la sostanza mobiliare computabile in capo ai coniugi e pari a fr. 31'961.– (sopra, consid. 5.3). Diversamente da quanto pretende il reclamante (reclamo, pag. 8) non sono quindi dati i presupposti per ritenere comprovato un suo stato di indigenza. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2017 di RE 1 è respinto.