In assenza di documenti bancari e postali riferiti all'anno 2017, che spettava al reclamante produrre, tali cifre sono appunto determinati ai fini della richiesta di gratuito patrocinio. Sicché, nelle circostanze concrete, anche considerando un margine a titolo di “riserva di soccorso” (reclamo, pag. 4 e 6), non se ne può desumere che il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti laddove ha ritenuto che le parti disponessero di una “certa” sostanza. Questo esclude anche la conseguente errata applicazione dell'art. 117 CPC. Infondato il reclamo va così respinto.