ad art. 238). 3.2 Ora, il Pretore ha evidenziato che, quantomeno a questo stadio, i costi giudiziari e legali potevano essere assunti dai due coniugi in quanto dalla notifica di tassazione 2016 risultava la disponibilità di una “certa sostanza” (decisione impugnata, pag. 1), ritenuto oltretutto che, almeno in parte, il loro comportamento era stato all'origine dei problemi sorti in corso di procedura e quindi anche delle relative spese (decisione impugnata, pag. 2). Sicché, a ben vedere, i motivi alla base della conclusione del Pretore non danno adito a dubbi. La censura quindi, ai limiti del preteso, va respinta.