{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-06-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-117_2018-06-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125425&nX40_KEY=4921686&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f73446d17b5962398fd429fcf6e14c51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.06.2018 13.2017.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. 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SO.2017.4435 (misure a protezione dell'unione coniugale e richiesta di provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 30 agosto 2017 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 8 novembre 2017 di RE 1 contro la decisione 27 ottobre 2017 con cui il Pretore ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio 15 settembre 2017;\nritenuto\nin fatto: A. CO 1, nata __________, e RE 1 si sono uniti in matrimonio il 26 giugno 2014. Dalla loro unione è nata N__________ (2013). Con loro vive anche B__________ (2012), nato da un precedente legame tra la madre CO 1 e il padre di quest'ultimo __________. Con istanza 30 agosto 2017 CO 1 ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via supercautelare e cautelare, data l'impossibilità oggettiva - sfociata anche nell'intervento della polizia - a continuare la vita in comune con il marito RE 1. Nel contempo l'istante ha postulato l'ammissione al gratuito patrocinio inclusa la copertura dei costi di rappresentanza legale nella persona dell'avv. PA 2.\nB. Con decreto supercautelare 30 agosto 2017 il Pretore ha confermato il decreto di allontanamento che il 23 agosto 2017 la polizia aveva emesso a carico del marito, ha autorizzato la vita separata dei coniugi, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha affidato provvisoriamente la figlia N__________ alla madre.\nC. All'udienza 15 settembre 2017, l'istante ha confermato la sua istanza. Dal canto suo il convenuto vi si è opposto e ha formulato le proprie richieste, postulando infine il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Nelle more istruttorie e nell'interesse dei minori, le parti si sono nondimeno impegnate a rispettare un accordo transattivo di misure provvisorie.\nD. A seguito di un nuovo intervento della polizia e dei servizi sociali, constatata l'esposizione dei minori ad una situazione inadeguata, con decreto supercautelare 26 settembre 2017 il Pretore ha disposto la convocazione personale dei coniugi ad un'udienza urgente per valutare l'adozione di ulteriori misure.\nAll'udienza 29 settembre 2017 le parti hanno confermato l'assetto provvisorio concordato il 15 settembre 2017 e dato il proprio assenso al proseguimento della valutazione affidata all'Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore delle famiglie e dei minorenni. Il Pretore ha omologato questa transazione.\nE. Con decisione 27 ottobre 2017 il Pretore ha respinto le istanze di gratuito patrocinio presentate, rispettivamente, da CO 1 (dispositivo n. 3) e da RE 1 (dispositivo n. 4). Dalla notifica di tassazione 2016 risultava l'esistenza di una certa sostanza e, in parte almeno, i comportamenti delle stesse parti avevano contribuito a generare costi.\nF. Con reclamo 8 novembre 2017 RE 1 impugna la citata decisione, che chiede di annullare e riformare nel senso di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio e di tassare la relativa nota professionale, in alternativa di rinviare l'incarto al Pretore per la tassazione di rito. L'interessato postula il gratuito patrocinio anche per il reclamo inclusi i costi di rappresentanza legale nella persona dell'avv. PA 1.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).\nLa decisione impugnata è pervenuta al reclamante il giorno 31 ottobre 2017 (estratto tracciamento degli invii 15 novembre 2017; reclamo, pag. 2). Di modo che, rimesso alla posta l'8 novembre 2017 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n2.1 Il reclamante invoca l'errata applicazione del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti per avere, il Pretore, leso il suo diritto di essere sentito e negato il gratuito patrocinio a motivo dell'esistenza di non meglio specificata sostanza e del preteso comportamento inappropriato delle parti (reclamo, pag. 4).\n3. Il reclamante invoca la violazione del suo diritto di essere sentito poiché, limitandosi ad evidenziare l'esistenza di una “certa sostanza”, il Pretore non aveva specificato il tipo e l'ammontare della sostanza a cui faceva riferimento (reclamo, pag. 4), men che meno aveva specificato l'esatto comportamento rimproverato alle parti (reclamo, pag. 6)."}