La reclamante invoca la violazione del suo diritto di essere sentita poiché, limitandosi ad evidenziare l'esistenza di una “certa sostanza”, il Pretore non aveva specificato il tipo e l'ammontare della sostanza a cui faceva riferimento (reclamo, pag. 6), men che meno aveva specificato l'esatto comportamento rimproverato alle parti (reclamo, pag. 9). 3.1 Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid.