{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-06-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-113_2018-06-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125423&nX40_KEY=4921686&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94876b5145a46ea331ddf97edb18a211"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.06.2018 13.2017.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. 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Istanza di gratuito patrocinio per il reclamo respinta\n\n\n6.2 Si aggiunga, per mero scrupolo, che il decreto supercautelare 26 settembre 2017 si era imposto perché, nonostante l'accordo raggiunto il 15 settembre 2017, “sono nuovamente intervenuti fatti incresciosi che hanno richiesto l'intervento urgente della Polizia e dei servizi sociali” e “i minori coinvolti sono gravemente esposti a una situazione del tutto inadeguata” (act. IV pag. 1). Data la necessità di una nuova udienza per appunto “impostare le misure di protezione che si impongono”, oltre l'urgenza e l'importanza dei temi in gioco, il Pretore ha persino disposto “l'obbligo di comparsa per i genitori [...] assortito della comminatoria penale ex. art. 292” (act. IV pag. 1). Per finire poi, “richiamati al rispetto dei loro doveri genitoriali” e avvertiti della possibilità che “potranno intervenire decisioni severe sia sul piano della custodia, sia sul piano delle ulteriori misure accompagnatorie necessarie”, i coniugi sono stati appunto citati per il 29 settembre 2017 (act. IV pag. 2). E su questi fatti la reclamante sembra volutamente soprassedere (reclamo, pag. 9). Di modo che, seppur in un contesto di legittima e comprensibile animosità, non si può seriamente rimproverare il Pretore per avere in parte individuato nel comportamento dei coniugi la causa dei provvedimenti resisi necessari e dei relativi costi. Ciò perlomeno non configura gli estremi di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Sicché, anche al riguardo la censura non ha pertinenza.\n7. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 150.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e tenuto anche conto che le contestazioni sollevate nel gravame coincidono con il parallelo reclamo presentato da CO 1 (inc. n. 13.2017.117/118), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.\nLa richiesta di gratuito patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. Il reddito mensile netto della reclamante le consente di quantomeno sovvenire al proprio fabbisogno mensile (reclamo, pag. 10), fermo restando poi che il preteso supplemento del 25% non è affatto automatico, ma presuppone l'esistenza di circostanze particolari che la reclamante nemmeno adduce. Ciò detto, e per i motivi di cui si è detto, a fronte di una sostanza mobiliare di fr. 31'961.– (sopra, consid. 5.3), non possono ritenersi adempiuti i presupposti di comprovato stato di indigenza dell'interessata.\nIl reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 6 novembre 2017 di RE 1 è respinto.\n2. La domanda di gratuito patrocinio 6 novembre 2017 di RE 1 è respinta.\n3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 6 novembre 2017 alla controparte):\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}