{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-06-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-113_2018-06-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125423&nX40_KEY=4921686&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94876b5145a46ea331ddf97edb18a211"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.06.2018 13.2017.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. 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O pag. 8), a fronte di un tasso d'interesse remunerativo per quel tipo di conto passato da 0.01% a 0.0% il 1° agosto 2016 (cfr. comunicato stampa Postfinance del 13 giugno 2016). A prescindere da ciò, con riferimento ai conti bancari di risparmio occorre rilevare che due di essi sono rubricati rispettivamente con la specifica “B” e “N” per un avere complessivo di fr. 17'664.– (doc. O pag. 8). Diversamente da quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 7), questo non basta però ad affermare che i figli B__________ e N__________ ne siano titolari, conclusione che andava semmai comprovata con l'ausilio dei necessari attestati o estratti bancari. Ma di ciò non vi è traccia agli atti. E neppure torna utile il verbale dell'udienza 15 settembre 2017 che peraltro sulla questione nulla dice (reclamo, pag. 7; act. III). La reclamante non può così essere seguita laddove afferma che, trattandosi di beni appartenenti ai due figli minori, tali risorse sfuggono alla sostanza computabile in capo ai due coniugi (reclamo, pag. 7).\n5.2 Per quanto attiene il valore di riscatto di fr. 11'991.– della polizza d'assicurazione vita (reclamo, pag. 7), giova d'altra parte rilevare che il relativo contratto è stato stipulato nella forma di un'assicurazione di previdenza libera (di risparmio a capitalizzazione vita e decesso) e che il relativo valore di riscatto (quantificabile al 1° agosto 2017 in fr. 12'077.–) è la cifra restituita all'assicurato in caso di annullamento anticipato (doc. O pag. 5; doc. L pag. 4 segg., 5).\n5.3 Fatta astrazione del valore dell'auto detenuta in leasing (doc. R pag. 2 seg.) e dell'importo di fr. 4'298.– vincolato quale garanzia d'affitto (doc. O pag. 8), ne consegue una sostanza mobiliare costituita quantomeno da un capitale di risparmio e non di complessivi fr. 19'884.– e da un valore di riscatto della polizza di assicurazione vita di fr. 12'077.– (sopra, consid. 5, 5.1 e 5.2), per un totale di fr. 31'961.–. In assenza di documenti bancari e postali riferiti all'anno 2017 (sotto questo profilo l'estratto conto postale di agosto 2017 inerente una relazione bancaria (doc. S) neppure indicata dalla citata dichiarazione d'imposta risulta inutile), che spettava alla reclamante produrre, tali cifre sono appunto determinati ai fini della richiesta di gratuito patrocinio. Sicché, nelle circostanze concrete, anche considerando un margine a titolo di “riserva di soccorso” (reclamo, pag. 6 e 7) non se ne può desumere che il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti laddove ha ritenuto che le parti disponessero di una “certa” sostanza. Questo esclude anche la conseguente errata applicazione dell'art. 117 CPC. Infondato il reclamo va così respinto.\n6. Obietta la reclamante che in materia di diritto della famiglia, il comportamento delle parti non può determinare la probabilità di esito favorevole di una vertenza giudiziaria (art. 117 lett. b CPC), giacché la causa si era resa necessaria in particolare a tutela dei minori, in un siffatto contesto la conflittualità tra le parti era da considerare implicita, le stesse si erano comunque dimostrate ragionevoli a fronte della transazione provvisoria e l'udienza del 29 settembre era stata voluta dal Pretore medesimo (reclamo, pag. 8 seg.). L'argomento è però fuorviante.\n6.1 Certo, per il Pretore le parti avevano contribuito ad amplificare i problemi e le divergenze esistenti e, in parte almeno, questo loro atteggiamento aveva comportato dei costi aggiuntivi (decisione impugnata, pag. 2). Ciò non toglie che è a fronte della sostanza disponibile che, per il momento almeno, egli ha ritenuto proponibile il richiamo delle parti ad una responsabilità per i costi del procedimento (decisione impugnata, pag. 1), conclusione che - come appena visto - trova qui conferma. Peraltro la correlazione tratta dalla reclamante con il presupposto di probabilità di esito favorevole della causa giusta l'art. 117 lett. b CPC è sprovvista di qualsiasi pertinenza, visto che sulla questione il Pretore non si è affatto pronunciato. Anche questo esclude l'ipotesi di un'errata applicazione del diritto (reclamo, pag. 9). A priori la critica è quindi infondata."}