Di conseguenza, non appare rilevante per il procedimento civile se le particolari modalità di redazione dei documenti costituisca anche un reato penale e il procedimento penale neppure pare suscettibile di influire sui pretesi diritti degli attori oggetto della causa civile. La decisione impugnata non rileva quindi né da un manifestamente errato accertamento dai fatti né da un’errata applicazione del diritto. 6. Il gravame, manifestamente inammissibile, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Le spese processuali, fissate in fr. 800.- in applicazione degli art. 2 cpv.