Inoltre, come ben rilevato dal Pretore nell’ordinanza 6 settembre 2017, il perito, individuate manifeste discrepanze tra i bollettini prodotti dalle parti in causa e quelli forniti dalle imprese che si erano occupate del trasporto del materiale, per i suoi accertamenti ha fatto astrazione dai documenti ritenuti inaffidabili. Di conseguenza, non appare rilevante per il procedimento civile se le particolari modalità di redazione dei documenti costituisca anche un reato penale e il procedimento penale neppure pare suscettibile di influire sui pretesi diritti degli attori oggetto della causa civile.