In effetti, considerato che le particolari modalità di redazione dei documenti è stata ammessa da __________, responsabile della società attrice, il Pretore terrà conto di questa circostanza e si pronuncerà, sempre che sia necessario, sull’utilizzabilità dei documenti medesimi. Inoltre, come ben rilevato dal Pretore nell’ordinanza 6 settembre 2017, il perito, individuate manifeste discrepanze tra i bollettini prodotti dalle parti in causa e quelli forniti dalle imprese che si erano occupate del trasporto del materiale, per i suoi accertamenti ha fatto astrazione dai documenti ritenuti inaffidabili.