È però qui anzitutto da considerare che, trattandosi di una decisione ordinatoria processuale, le esigenze di motivazione sono minime, sicché il Pretore neppure era tenuto a diffondersi maggiormente sulla questione. Ciò vale a maggior ragione considerato che l’identica domanda era già stata respinta dal Pretore con l’ordinanza 6 settembre 2017, la cui motivazione non viene in alcun modo scalfita da quanto risulta nel verbale 17 ottobre 2017 della Polizia cantonale e mantiene tutta la sua attualità. 5. Abbondanzialmente va rilevato che la decisione impugnata regge comunque alle critiche della reclamante.