Il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione perché i motivi addotti non giustificavano la sospensione. Vero è che la motivazione è succinta e il primo giudice non ha fornito maggiori spiegazioni. È però qui anzitutto da considerare che, trattandosi di una decisione ordinatoria processuale, le esigenze di motivazione sono minime, sicché il Pretore neppure era tenuto a diffondersi maggiormente sulla questione.