Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. 4. A mente della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché, essendo verosimile l’uso di documenti falsi, vi sarebbe il rischio di dover chiedere la revisione della sentenza della pretura, ciò che comporterebbe perdite di tempo e costi processuali. Essa lamenta pure una violazione del diritto di essere sentiti, la motivazione della decisione essendo carente. Il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione perché i motivi addotti non giustificavano la sospensione.