Rimesso alla posta il 30 ottobre 2017, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 2. In sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il doc. D allegato al reclamo (rapporto d’esecuzione 6 luglio 2017 della polizia giudiziaria) va estromesso dagli atti. 3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett.