Considerando in diritto: 1. La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 322 cpv. 2 CPC). La decisione 20 ottobre 2017 è pervenuta il 23 ottobre 2017 alla reclamante. Rimesso alla posta il 30 ottobre 2017, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.