Con istanza 18 ottobre 2017 la convenuta ha nuovamente chiesto la sospensione della procedura, ritenendo verosimile l’ipotesi dei reati di truffa processuale e di falsità in documenti. E. Con decisione 20 ottobre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza, i motivi addotti non giustificando la sospensione della procedura. F. Con reclamo 30 ottobre 2017 RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di ordinare la sospensione della causa sino a conclusione del procedimento penale. Il gravame non è stato notificato alla controparte. Considerando in diritto: