Con ordinanza 6 settembre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione della procedura. Il primo giudice ha rilevato che il perito, individuate manifeste discrepanze tra i bollettini prodotti dalle parti in causa e quelli forniti dalle imprese che si erano occupate del trasporto del materiale, ha eseguito i suoi accertamenti facendo astrazione dai documenti ritenuti inaffidabili. Da qui l’inutilità di attendere l’esito del procedimento penale. D. Con istanza 18 ottobre 2017 la convenuta ha nuovamente chiesto la sospensione della procedura, ritenendo verosimile l’ipotesi dei reati di truffa processuale e di falsità in documenti.