Con risposta 20 novembre 2014 la convenuta ha fatto atto di acquiescenza limitatamente all’importo di fr. 43'400.-, e per il resto ha chiesto la reiezione della petizione. C. Con istanza 24 agosto 2017 RE 1 ha chiesto la sospensione del procedimento, sostenendo di aver inviato una segnalazione al Ministero pubblico, essendo stato constatato che vi erano dei bollettini di consegna del materiale che erano stati falsificati. La parte attrice si è opposta alla sospensione della causa. Con ordinanza 6 settembre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione della procedura.