{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-108_2018-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125413&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d7c1b449940e53520e982bd309406217"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.05.2018 13.2017.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione che nega la sospensione di un procedimento. Rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile necessario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:59:11", "Checksum": "4fef0edf3e8cdfa089848bc4fadbf1bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.05.2018 13.2017.108\nRegesto:\nReclamo contro decisione che nega la sospensione di un procedimento. Rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile necessario\n\n\n5. Abbondanzialmente va rilevato che la decisione impugnata regge comunque alle critiche della reclamante. In effetti, considerato che le particolari modalità di redazione dei documenti è stata ammessa da __________, responsabile della società attrice, il Pretore terrà conto di questa circostanza e si pronuncerà, sempre che sia necessario, sull’utilizzabilità dei documenti medesimi. Inoltre, come ben rilevato dal Pretore nell’ordinanza 6 settembre 2017, il perito, individuate manifeste discrepanze tra i bollettini prodotti dalle parti in causa e quelli forniti dalle imprese che si erano occupate del trasporto del materiale, per i suoi accertamenti ha fatto astrazione dai documenti ritenuti inaffidabili. Di conseguenza, non appare rilevante per il procedimento civile se le particolari modalità di redazione dei documenti costituisca anche un reato penale e il procedimento penale neppure pare suscettibile di influire sui pretesi diritti degli attori oggetto della causa civile.\nLa decisione impugnata non rileva quindi né da un manifestamente errato accertamento dai fatti né da un’errata applicazione del diritto.\n6. Il gravame, manifestamente inammissibile, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).\nLe spese processuali, fissate in fr. 800.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 30 ottobre 2017 di RE 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico di RE 1.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 30 ottobre 2017 alla controparte):\n|\n|\n- e ; - .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nPoiché il valore litigioso è di € 292’2011.64, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF."}