{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-108_2018-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125413&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d7c1b449940e53520e982bd309406217"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.05.2018 13.2017.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione che nega la sospensione di un procedimento. Rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile necessario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:59:11", "Checksum": "4fef0edf3e8cdfa089848bc4fadbf1bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.05.2018 13.2017.108\nRegesto:\nReclamo contro decisione che nega la sospensione di un procedimento. Rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile necessario\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice |\nWalser, presidente,\n|\n||||\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\n||||\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2014.19 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 22 settembre 2014 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1 |\n||\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna della convenuta al pagamento di € 292'211.64 per prestazioni di smaltimento di macerie;\ne ora sul reclamo 30 ottobre 2017 di RE 1 contro la decisione 20 ottobre 2017 con la quale il Pretore ha respinto la sua istanza di sospensione del procedimento;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 22 settembre 2014 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo di € 292'211.64 oltre accessori quale mercede per i lavori di trasporto e smaltimento di materiale da demolizione.\nB. Con risposta 20 novembre 2014 la convenuta ha fatto atto di acquiescenza limitatamente all’importo di fr. 43'400.-, e per il resto ha chiesto la reiezione della petizione.\nC. Con istanza 24 agosto 2017 RE 1 ha chiesto la sospensione del procedimento, sostenendo di aver inviato una segnalazione al Ministero pubblico, essendo stato constatato che vi erano dei bollettini di consegna del materiale che erano stati falsificati. La parte attrice si è opposta alla sospensione della causa.\nCon ordinanza 6 settembre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione della procedura. Il primo giudice ha rilevato che il perito, individuate manifeste discrepanze tra i bollettini prodotti dalle parti in causa e quelli forniti dalle imprese che si erano occupate del trasporto del materiale, ha eseguito i suoi accertamenti facendo astrazione dai documenti ritenuti inaffidabili. Da qui l’inutilità di attendere l’esito del procedimento penale.\nD. Con istanza 18 ottobre 2017 la convenuta ha nuovamente chiesto la sospensione della procedura, ritenendo verosimile l’ipotesi dei reati di truffa processuale e di falsità in documenti.\nE. Con decisione 20 ottobre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza, i motivi addotti non giustificando la sospensione della procedura.\nF. Con reclamo 30 ottobre 2017 RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di ordinare la sospensione della causa sino a conclusione del procedimento penale.\nIl gravame non è stato notificato alla controparte.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 322 cpv. 2 CPC).\nLa decisione 20 ottobre 2017 è pervenuta il 23 ottobre 2017 alla reclamante. Rimesso alla posta il 30 ottobre 2017, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. In sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il doc. D allegato al reclamo (rapporto d’esecuzione 6 luglio 2017 della polizia giudiziaria) va estromesso dagli atti.\n3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).\nL’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.\n4. A mente della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché, essendo verosimile l’uso di documenti falsi, vi sarebbe il rischio di dover chiedere la revisione della sentenza della pretura, ciò che comporterebbe perdite di tempo e costi processuali. Essa lamenta pure una violazione del diritto di essere sentiti, la motivazione della decisione essendo carente.\nIl Pretore ha respinto l’istanza di sospensione perché i motivi addotti non giustificavano la sospensione. Vero è che la motivazione è succinta e il primo giudice non ha fornito maggiori spiegazioni. È però qui anzitutto da considerare che, trattandosi di una decisione ordinatoria processuale, le esigenze di motivazione sono minime, sicché il Pretore neppure era tenuto a diffondersi maggiormente sulla questione. Ciò vale a maggior ragione considerato che l’identica domanda era già stata respinta dal Pretore con l’ordinanza 6 settembre 2017, la cui motivazione non viene in alcun modo scalfita da quanto risulta nel verbale 17 ottobre 2017 della Polizia cantonale e mantiene tutta la sua attualità."}