3 CPC e 203 cpv. 1 e cpv. 4 CPC (reclamo, pag. 4 ad III.1.2) rispettivamente dell'art. 126 CPC (reclamo, pag. 5 ad III.1.3). 5. Il reclamo, fondato, merita così accoglimento, nel senso che la decisione di sospensione è annullata. L'incarto è rinviato al Segretario assessore affinché si chini nuovamente sulla questione, dia modo alle convenute di esprimersi sulla richiesta di sospensione e, al riguardo, emetta un suo nuovo giudizio. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr.