Giova in effetti ricordare che il complesso fattuale alla base di una decisione di primo grado è censurabile davanti a questa Camera limitatamente ad un accertamento manifestamente errato e che, in materia di sospensione, da questo punto di vista il giudice gode di un ampio margine di decisione (sopra, consid. 4.1). Sicché, a garanzia del doppio grado di giurisdizione non è dato di accertare, la prima volta in questa sede di giudizio, se nell'esito la sospensione della procedura di conciliazione regge alla critica della reclamante o è costitutiva di un'errata applicazione degli art. 202 cpv. 3 CPC e 203 cpv.