3.3) non ha permesso loro - e quindi anche alla reclamante - di esprimersi su questo punto. Non vi è quindi modo di valutare l'oggettiva incidenza che la lesione del diritto di essere sentiti ha avuto sulla decisione di sospensione (sentenza del TF 4A_307/2016 dell'8 novembre 2016 consid. 2.2-2.4, 4A_141/2016 del 26 maggio 2016 consid. 1.2). Giova in effetti ricordare che il complesso fattuale alla base di una decisione di primo grado è censurabile davanti a questa Camera limitatamente ad un accertamento manifestamente errato e che, in materia di sospensione, da questo punto di vista il giudice gode di un ampio margine di decisione (sopra, consid.