L'esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). La sospensione è compatibile con la procedura di conciliazione (Messaggio n. 06.602 del 28 giugno 2906 del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, in: FF 2006 6593, pag. 6704 ad art. 199-204; Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126; Gschwend, op.