Sicché, a ben vedere, già solo per questo la decisione non soddisfa i requisiti di motivazione di cui si è detto (sopra, consid. 3.1). Se ne deve così dedurre che, nella misura in cui, senza proporre alcuna giustificazione, non ha dato alla parte convenuta la facoltà di esprimersi, ne ha leso il diritto di essere sentita. Sotto questo profilo il reclamo, fondato, merita accoglimento. 4. La reclamante lamenta poi un'errata applicazione degli art. 202 cpv. 3 CPC e 203 cpv. 1 e cpv. 4 CPC (reclamo, pag. 4 ad III.1.2) e dell'art. 126 CPC (reclamo, pag. 5 ad III.1.3) per avere il Segretario assessore disposto la sospensione “sino a nuovo avviso” ritenendola opportuna e giustificata.