ad art. 53) che, giusta l'art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali sia giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 CPC). 3.2 Con una decisione unica il Segretario assessore ha proceduto nel contempo sia alla notifica dell'istanza di conciliazione alle convenute sia alla sospensione della procedura, dando seguito alla richiesta contenuta nell'istanza di conciliazione (act. I pag. 5 ad II.5).