Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Anche la decisione di sospensione (art. 126 cpv. 1 CPC) presuppone che sia salvaguardato il diritto di essere sentito delle parti (sentenza del TF 4A_307/2016 dell'8 novembre 2016 consid. 2.2-2.4 citata in: Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 e nota 3066 ad art. 126; Staehelin, in: