La reclamante lamenta un'errata applicazione del diritto, e meglio dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (reclamo, pag. 3 ad III.1.1.1), dell'art. 202 cpv. 3 CPC, dell'art. 203 cpv. 1 e cpv. 4 CPC (reclamo, pag. 4 ad III.1.2) e dell'art. 126 CPC (reclamo, pag. 5 ad III.1.3), in quanto la sospensione del procedimento di conciliazione era stata ordinata senza preventivamente sentire le convenute, la decisione non era stata motivata, la sospensione era stata disposta “sino a nuovo avviso” e la richiesta era stata infine ritenuta opportuna e giustificata (reclamo, pag. 3 segg. n. III.1).