1 alle osservazioni), risultano inammissibili, poiché tardive, le relative osservazioni spedite martedì 21 novembre 2017 e il complemento del 22 novembre 2017. Poco importa che, a quel momento, davanti a questa Camera fosse ancora pendente una richiesta di protrazione del termine di 10 giorni (reclamo, pag. 2 n. II.2; doc. 2 al reclamo), considerato che i termini di legge non sono prorogabili (art. 144 cpv. 1 CPC). 2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). La reclamante lamenta un'errata applicazione del diritto