Con osservazioni 21 novembre 2017 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata. In via subordinata hanno chiesto che la sospensione della procedura di conciliazione sia disposta per 12 mesi. Il 22 novembre 2017 hanno trasmesso un complemento alle loro osservazioni. Il 27 novembre 2017 l'avv. L__________ si รจ notificato quale patrocinatore di I__________, A__________ e In__________. Considerando in diritto: 1. La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) costituisce una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC. In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett.