Con ordinanza 18 ottobre 2017 il Segretario assessore ha notificato la citata istanza alle parti convenute e ordinato la sospensione della procedura di conciliazione fino a nuovo avviso, ritenendo “opportuna e giustificata” la richiesta dei procedenti. E. Con reclamo 27 ottobre 2017 RE 1 chiede di annullare la decisione di sospensione della procedura e di ordinare alla Pretura di citare le parti all'udienza di conciliazione. Con scritto 20 novembre 2017 R__________ si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera. Con osservazioni 21 novembre 2017 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.