{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-105_2018-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125407&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1860fed680bca95dc1d6a7f6e9511fbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.05.2018 13.2017.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione del procedimento di conciliazione fino a nuovo avviso fondato sull'esistenza di un procedimento penale pendente. 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Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, soccombere in favore del principio di celerità della causa in corso (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 6 ad art. 126). Deve esserci un motivo oggettivo da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti e che deve prevalere sull'imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L'esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126).\nLa sospensione è compatibile con la procedura di conciliazione (Messaggio n. 06.602 del 28 giugno 2906 del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, in: FF 2006 6593, pag. 6704 ad art. 199-204; Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 3 ad art. 126; Kaufmann, op. cit., n. 17 ad art. 126), dovendosi nondimeno imporre cautela allorquando la sua pronuncia potrebbe condurre a protrarre a oltranza il termine di 12 mesi di cui all'art. 203 cpv. 4 CPC (DTF 138 III 705 consid. 2.3; Infanger, in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed., 2013, n. 20 ad art. 203; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 203; Seiler, Die Anwendung von Rechtsnormen der ZPO auf das Schlichtungsverfahren, in: ZZZ 2014/2015 pag. 174 segg., 177 seg.; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126).\n4.2 Ora, la reclamante non ha avuto la possibilità di determinarsi in prima sede in merito all'inchiesta penale, e lo ha fatto per la prima volta con il gravame qui in esame. Nondimeno, richiamato il divieto di nova giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC che vige in sede di reclamo, queste sue considerazioni risultano inammissibili davanti a questa Camera. La preclusione dei convenuti da parte del Segretario assessore, senza che ve ne fossero motivi apparenti (sopra, consid. 3.3) non ha permesso loro - e quindi anche alla reclamante - di esprimersi su questo punto. Non vi è quindi modo di valutare l'oggettiva incidenza che la lesione del diritto di essere sentiti ha avuto sulla decisione di sospensione (sentenza del TF 4A_307/2016 dell'8 novembre 2016 consid. 2.2-2.4, 4A_141/2016 del 26 maggio 2016 consid. 1.2). Giova in effetti ricordare che il complesso fattuale alla base di una decisione di primo grado è censurabile davanti a questa Camera limitatamente ad un accertamento manifestamente errato e che, in materia di sospensione, da questo punto di vista il giudice gode di un ampio margine di decisione (sopra, consid. 4.1). Sicché, a garanzia del doppio grado di giurisdizione non è dato di accertare, la prima volta in questa sede di giudizio, se nell'esito la sospensione della procedura di conciliazione regge alla critica della reclamante o è costitutiva di un'errata applicazione degli art. 202 cpv. 3 CPC e 203 cpv. 1 e cpv. 4 CPC (reclamo, pag. 4 ad III.1.2) rispettivamente dell'art. 126 CPC (reclamo, pag. 5 ad III.1.3).\n5. Il reclamo, fondato, merita così accoglimento, nel senso che la decisione di sospensione è annullata. L'incarto è rinviato al Segretario assessore affinché si chini nuovamente sulla questione, dia modo alle convenute di esprimersi sulla richiesta di sospensione e, al riguardo, emetta un suo nuovo giudizio.\nLe spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) e già anticipate dalla reclamante, seguono in solido la soccombenza degli istanti, che - seppur a fronte di osservazioni tardive (sopra, consid. 1.2) - hanno comunque avversato il reclamo. In applicazione dell'art. 113 cpv. 1 CPC, nella procedura di conciliazione non vengono assegnate indennità per ripetibili.\nPer i quali motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 27 ottobre 2017 di RE 1 è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 18 ottobre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. n. CM.2017.683) è annullato.\n§. L'incarto è ritornato al Segretario assessore per nuova decisione ai sensi dei considerandi.\n2. Le spese processuali di fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1, CO 2 e CO 3. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n– ; – ; – ; – ; – ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}