{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-105_2018-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125407&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1860fed680bca95dc1d6a7f6e9511fbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.05.2018 13.2017.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione del procedimento di conciliazione fino a nuovo avviso fondato sull'esistenza di un procedimento penale pendente. 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(reclamo, pag. 3 ad III.1.1.1), dell'art. 202 cpv. 3 CPC, dell'art. 203 cpv. 1 e cpv. 4 CPC (reclamo, pag. 4 ad III.1.2) e dell'art. 126 CPC (reclamo, pag. 5 ad III.1.3), in quanto la sospensione del procedimento di conciliazione era stata ordinata senza preventivamente sentire le convenute, la decisione non era stata motivata, la sospensione era stata disposta “sino a nuovo avviso” e la richiesta era stata infine ritenuta opportuna e giustificata (reclamo, pag. 3 segg. n. III.1). Rimprovera poi al Segretario assessore un accertamento manifestamente errato dei fatti, visto che si era attenuto alle allegazioni degli istanti senza ulteriori approfondimenti (reclamo, pag. 6 seg. n. II.2).\n3. La reclamante invoca la violazione del suo diritto di essere sentita poiché il Segretario assessore aveva sospeso il procedimento senza interpellare le convenute e senza nemmeno motivare la sua decisione (reclamo, pag. 3 ad III.1.1.1). Gli rimprovera inoltre un accertamento manifestamente errato dei fatti per avere considerato la sola versione degli istanti (reclamo, pag. 6 ad III.2).\n3.1 Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Anche la decisione di sospensione (art. 126 cpv. 1 CPC) presuppone che sia salvaguardato il diritto di essere sentito delle parti (sentenza del TF 4A_307/2016 dell'8 novembre 2016 consid. 2.2-2.4 citata in: Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 e nota 3066 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 20 ad art. 126; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 14 ad art. 126) già solo perché esiste la possibilità di reclamo immediato giusta l'art. 126 cpv. 2 CPC (Frei, op. cit., n. 15 e 22 ad art. 126). Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali sia giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 CPC).\n3.2 Con una decisione unica il Segretario assessore ha proceduto nel contempo sia alla notifica dell'istanza di conciliazione alle convenute sia alla sospensione della procedura, dando seguito alla richiesta contenuta nell'istanza di conciliazione (act. I pag. 5 ad II.5). Dato atto che l'azione di risarcimento era dettata dall'incidente in bicicletta di cui era stato vittima CO 1, per il giudice della conciliazione la sospensione della procedura era “opportuna e giustificata” poiché si era “nell'attesa di conoscere l'esito degli accertamenti in corso in sede penale” (decisione impugnata, pag. 2 in alto). In particolare, al riguardo gli istanti avevano indicato che “il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta penale” , che in quel contesto dovrebbe essere ordinata “l'esecuzione di una perizia giudiziaria volta a determinare ruolo e responsabilità delle persone coinvolte nella realizzazione, gestione e manutenzione della passerella” e che “l'inchiesta penale dovrebbe permettere di chiarire le posizioni delle parti, nonché eventuali responsabilità, posto come ad oggi non siano affatto chiari né gli obblighi e gli oneri relativi alla passerella, né l'importanza e gravità dei difetti, ovvero delle carenze a livello di progettazione, costruzione e manutenzione” (act. I, pag. 5 ad II.5).\n3.3 Ora, il Segretario assessore ha sospeso la procedura limitandosi, in modo invero assai stringato, ad evidenziare che la decisione era dettata dall'esistenza del procedimento penale avviato e aperto innanzi al Ministero pubblico. Egli non ha neppure accennato al fatto di non avere sentito le convenute, né ha tentato di spiegare perché, con riferimento alla decisione di sospensione, il punto di vista di queste ultime fosse a priori inutile e irrilevante. Sicché, a ben vedere, già solo per questo la decisione non soddisfa i requisiti di motivazione di cui si è detto (sopra, consid. 3.1). Se ne deve così dedurre che, nella misura in cui, senza proporre alcuna giustificazione, non ha dato alla parte convenuta la facoltà di esprimersi, ne ha leso il diritto di essere sentita. Sotto questo profilo il reclamo, fondato, merita accoglimento.\n4. La reclamante lamenta poi un'errata applicazione degli art. 202 cpv. 3 CPC e 203 cpv. 1 e cpv. 4 CPC (reclamo, pag. 4 ad III.1.2) e dell'art. 126 CPC (reclamo, pag. 5 ad III.1.3) per avere il Segretario assessore disposto la sospensione “sino a nuovo avviso” ritenendola opportuna e giustificata."}