{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2017-105_2018-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=125407&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1860fed680bca95dc1d6a7f6e9511fbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2017.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.05.2018 13.2017.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sospensione del procedimento di conciliazione fino a nuovo avviso fondato sull'esistenza di un procedimento penale pendente. 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CM.2017.683 (procedura di conciliazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 6 ottobre 2017 da\n|\n|\nCO 1 CO 2 CO3\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE1 |\ncon cui, a titolo di risarcimento danno e torto morale, ha postulato la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 5'000'000.– oltre interessi a CO 1, di fr. 1'500'000.– oltre interessi a CO 2 e di fr. 600'000.– oltre interessi a CO 3;\ne ora sul reclamo 27 ottobre 2017 di RE 1 contro la decisione 18 ottobre 2017 con cui il Segretario assessore ha sospeso la procedura di conciliazione sino a nuovo avviso;\nritenuto\nin fatto: A. Il 26 dicembre 2015 CO 1 è stato vittima di un incidente mentre, con la sua bicicletta, percorreva in direzione sud la ciclopista in territorio di __________. In corrispondenza della passerella ciclopedonale provvisoria costruita nell'area di cantiere della galleria di base del Ceneri, la ruota anteriore della bicicletta si è incastrata in una fessura formatasi con la rottura di una traversina longitudinale. In conseguenza di ciò, CO 1 è affetto da tetraplegia incompleta, con dolori neuropatici e spasticità/spasmi, decubito e spasticità estensiva degli arti superiori. L'evento si è ripercosso sotto forma di “Shockschaden” anche sulla moglie CO 2 e il figlio CO 3.\nB. Il 6 aprile 2017 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno notificato a R__________, C__________, Co__________, RE 1, I__________, A__________ e In__________, un loro danno materiale, corporale e per torto morale di complessivi fr. 7'100'000.– oltre interessi.\nC. Con istanza di conciliazione 6 ottobre 2017 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno convenuto, davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, R__________, C__________, Co__________, RE 1, I__________, A__________ e In__________, affinché fosse rilasciata loro l'autorizzazione ad agire per un'azione di risarcimento danno e torto morale tesa al pagamento in solido dell'importo complessivo di fr. 7'100'000.– oltre interessi, evidenziando la necessità di salvaguardare i termini di perenzione previsti dalla LResp. Nell'attesa degli esiti del procedimento penale già in corso, essi hanno chiesto di disporre la sospensione della procedura contestualmente alla notifica alle controparti dell'istanza di conciliazione.\nD. Con ordinanza 18 ottobre 2017 il Segretario assessore ha notificato la citata istanza alle parti convenute e ordinato la sospensione della procedura di conciliazione fino a nuovo avviso, ritenendo “opportuna e giustificata” la richiesta dei procedenti.\nE. Con reclamo 27 ottobre 2017 RE 1 chiede di annullare la decisione di sospensione della procedura e di ordinare alla Pretura di citare le parti all'udienza di conciliazione.\nCon scritto 20 novembre 2017 R__________ si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera.\nCon osservazioni 21 novembre 2017 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata. In via subordinata hanno chiesto che la sospensione della procedura di conciliazione sia disposta per 12 mesi. Il 22 novembre 2017 hanno trasmesso un complemento alle loro osservazioni.\nIl 27 novembre 2017 l'avv. L__________ si è notificato quale patrocinatore di I__________, A__________ e In__________.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) costituisce una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC. In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello, valido anche per le osservazioni (art. 322 cpv. 2 CPC).\n1.1 La decisione 18 ottobre 2017 è pervenuta l'indomani ad RE 1 (estratto tracciamento degli invii 2 novembre 2017; reclamo, pag. 2 n. 2). Sicché, rimesso alla posta il giorno 27 ottobre 2017, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Il gravame è poi stato notificato alle altre parti con ordinanza 7 novembre 2017. Al più presto il termine di 10 giorni è così giunto a scadenza sabato 18 novembre 2017, protratto a lunedì 20 novembre 2017 per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Il relativo scritto di R__________ spedito appunto il 20 novembre 2017 è così tempestivo e ammissibile.\n1.2 Per contro, pacifica la ricezione del reclamo nelle mani di CO 1, CO 2 e CO 3 avvenuta martedì 8 novembre 2017 (doc. 1 alle osservazioni), risultano inammissibili, poiché tardive, le relative osservazioni spedite martedì 21 novembre 2017 e il complemento del 22 novembre 2017. Poco importa che, a quel momento, davanti a questa Camera fosse ancora pendente una richiesta di protrazione del termine di 10 giorni (reclamo, pag. 2 n. II.2; doc. 2 al reclamo), considerato che i termini di legge non sono prorogabili (art. 144 cpv. 1 CPC).\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b)."}