che la richiesta a posteriori di implicito e scontato consenso, ovvero allorquando il rapporto di patrocinio legale in capo all'avv. PA 1 già è cessato, esclude a priori l'ammissione al gratuito patrocinio di RE 1, spettando pertanto a quest'ultima farsi direttamente carico del pagamento del relativo onorario dovuto alla legale; che di conseguenza, indipendentemente dalla questione a sapere se il presupposto di indigenza è dato o no, nell'esito la decisione pretorile è corretta e non può che essere confermata; che la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6)