cit., n. 72 ad art. 118), visto il compito pubblico che anche un aspirante gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto che la revoca unilaterale o di comune intesa con il proprio assistito di un incarico di rappresentanza legale non sottostà all'art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione da parte del giudice; che, in concreto, con scritto 10 luglio 2017 l'avv. PA 1 ha informato il Pretore del fatto “che la signora RE 1 ha deciso di revocare il mandato di patrocinio a suo tempo conferitomi” (inc. n. SO.2017.112) e, pur non fornendo particolari e dettagli al riguardo, ha sollecitato una decisione sull'istanza di gratuito patrocinio;