che, pertanto, in quanto proposto a nome di RE 1 il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per carenza del presupposto processuale della rappresentanza (Zingg, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 62 ad art. 59); che per contro, a differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d'ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: